UTILIZZO CONTANTI E ASSEGNI BAMCARI

Dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del Dl 112/2008 (la «manovra estiva»), sono cambiate nuovamente le regole per l’utilizzo di contante e titoli al portatore. Il trasferimento di denaro contante, l’emissione di assegni “liberi” e i saldi dei libretti al portatore tornano a essere possibili per importi inferiori a 12.500 euro, rivedendo il precedente limite di 5.000 euro. Inoltre, in caso di girata di un assegno, non è più richiesto il codice fiscale del girante, ma solo la sua firma. È vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione anche frazionata è pari o superiore al suddetto importo. Il nuovo limite va inteso, come per il precedente, avendo riguardo alla somma complessiva dell’operazione. In tal senso, anche se il pagamento è frazionato in più tranche e il totale supera il limite consentito dalla normativa vigente, nessuna di queste tranche potrà essere corrisposta in contanti se le medesime fanno riferimento, appunto, alla stessa operazione. Quanto appena visto non trova applicazione se il trasferimento in contanti avviene per il tramite di un intermediario abilitato che, a sua volta, accettando per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante. La norma, in particolare, dispone che a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. Sempre dal 25 giugno, l’obbligo di apposizione della clausola di “non trasferibilità” sugli assegni scatta per importi pari o superiori a 12.500 euro. Per importi inferiori, sarà possibile emettere assegni liberi. La medesima disciplina vale per l’emissione degli assegni circolari emessi dagli istituti di credito. Le modifiche apportate all’articolo 49, commi 12 e 13 del Dlgs 231/2007, hanno alzato la soglia di riferimento per i saldi dei libretti al portatore a 12.500 euro. Così, se dal 30 aprile al 24 giugno 2008 il legislatore aveva previsto che i saldi dei libretti di risparmio bancari o postali dovevano essere inferiori a 5.000 euro, a decorrere dal 25 giugno, tale limite deve essere inferiore ai 12.500 euro. Peraltro, con l’entrata in vigore della nuova disciplina viene meno anche la distinzione effettuata per i libretti già in corso alla data del 30 aprile scorso e quelli emessi dopo tale data. Per tutti i saldi dei libretti al portatore, dunque, il limite sarà di 12.500. Un così rapido cambiamento normativo in un lasso temporale molto ridotto non è indenne da alcune importanti valutazioni in merito all’applicabilità delle sanzioni. A seguito dell’entrata in vigore della manovra estiva 2008, quelle che, in base alla previgente disciplina (Dlgs 231/2007), nel periodo tra il 30 aprile e il 24 giugno 2008 erano considerate violazioni amministrative, ora non rappresentano più alcuna violazione. Si consideri come esempio il caso di un assegno emesso in data 10 maggio in forma libera per un importo di 7.000 euro, superiore, quindi, al “vecchio” limite di 5.000 euro, oltre il quale scattava l’obbligo di apporre la clausola di “non trasferibilità”, pena una sanzione amministrativa. Dallo scorso 25 giugno, tale fattispecie non è più sanzionabile per via dell’innalzamento a 12.500 euro della soglia di riferimento, sotto la quale è consentito emettere assegni in forma libera, senza l’applicazione di alcuna sanzione. Dall’esempio emergono alcuni dubbi in merito al fatto se sia possibile estendere al passato la norma più favorevole introdotta da una disposizione successiva, disapplicando, in sostanza, l’eventuale iter sanzionatorio applicato in base alla previgente disciplina. In base all’articolo 1, legge 689/1981 e agli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, riteniamo che non possa trovare applicazione un’estensione retroattiva e disapplicativa delle sanzioni, in ragione di una modifica normativa successiva che riveda o abroghi la violazione iniziale, senza un’espressa deroga normativa.

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