"Gli Istituti, le province e le case, come persone giuridiche, ipso jure, hanno la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e di alienare beni temporali, tranne che questa capacità sia esclusa o limitata dalle costituzioni.
Evitino, tuttavia, qualsiasi forma di lusso smoderato e di accumulazione di beni.". (can. 634)
Ogni Istituto stabilisca norme circa l'uso e l'amministrazione dei propri beni, a fine di promuovere, tutelare ed esprimere con essi la povertà che gli è propria. (can. 635.2)
Le province e le altre case di istituti religiosi si scambino tra loro i beni temporali, in modo che le più fornite di mezzi aiutino le altre che soffrono la povertà. Quantunque gli istituti, salvo disposizioni contrarie di regole e costituzioni, abbiano diritto di possedere tutto ciò che è necessario al loro sostentamento e alle loro opere, tuttavia sono tenuti ad evitare ogni lusso, lucro eccessivo e accumulazione di beni. (PC 13)
Secondo le norme determinate dal Governo Generale, si realizzi, in spirito di carità, un proficuo scabio di beni temporali tra le Case, in modo che le più fornite aiutino le altre che si trovano in difficoltà economica. (Cost. 51)
L'amministrazione dei Rogazionisti, tecnica e previdente, illuminata dal voto di povertà, è regolata dalle leggi ecclesiastiche, dalle Costituzioni e dalle Norme. (Cost. 264)
Gli atti di straordinaria amministrazione non sono di competenza del Superiore. (Norme art. 365)
Ogni Casa assicuri a sé stessa la sufficiente tranquillità economica, limiti ogni spesa non strettamente necessaria e versi mensilmente all'amministrazione centrale parte dei suoi introiti, secondo il criterio stabilito dal Capitolo, per le opere di formazione e per un maggiore sviluppo delle attività apostoliche dell'Istituto.(Norme art. 353)
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§ 1 - Il Canone 634 afferma anzitutto la personalità giuridica degli Istituti religiosi, delle province e delle singole case e la consequenziale capacità patrimoniale: infatti in conseguenza della personalità giuridica essi godono della capacità patrimoniale, tranne che questa capacità sia esclusa o limitata dalle Costituzioni
La capacità patrimoniale è capacità:
- di acquistare
- di possedere
- di amministrare
di alienare i beni temporali "ad normam iuris".
La capacità di acquistare "in tutti i modi legittimi, di diritto sia naturale che positivo, consentiti agli altri"(can. 1259), è la capacità primaria, sulla quale si fondano le capacità di possedere, di amministrare, di alienare.
L'art. 634, al comma 2, indicando gli abusi da evitare, riporta letteralmente un'esortazione del Concilio Vaticano II (PC 13). "Evitino, tuttavia, qualsiasi forma di lusso smoderato e di accumulazione di beni.". In ragione della povertà professata mediante i voti, i religiosi sono tenuti ad evitare qualsiasi forma (anche solo l'apparenza):
- di lusso
- di lucro smodato
- di accumulazione dei beni.
Sono tutte cose in netto contrasto con la vita religiosa, motivo di grave scandalo per credenti e non credenti. Nel ca. 640 si dirà anche che gli Istituti religiosi hanno il dovere di dare una testimonianza collettiva di carità.
Pertanto se le Case, Circoscrizioni e Istituti possono acquistare possedere, amministrare, alienare, questo non significa, come a volte si sente dire, che i suddetti soggetti hanno un potere quasi esclusivo sui beni, mobili e immobili, oggetto della loro amministrazione. Valgano alcuni esempi:
Una Comunità religiosa eredita una somma consistente: solo perché ha ereditato questa somma può sentirsi "proprietaria" della stessa con un diritto esclusivo di amministrarla?
Una Comunità religiosa, in conseguenza di ottimi investimenti, frutto di capacità personali dei membri della Comunità, si ritrova a possedere un consistente fondo finanziario. Può vantare un diritto esclusivo di amministrazione perché il "fondo" è frutto del lavoro della Comunità?
Gli stipendi personali dei religiosi possono essere amministrati senza renderne conto, in quanto si tratta di "frutto del proprio lavoro"?
Può un Superiore di una comunità investire i beni della propria comunità in modo rischioso?
E tanti esempi si potrebbero ancora fare…
§ 2 - Normalmente l'attività amministrativa di una Comunità Religiosa è regolata dalla programmazione realizzata all'inizio delle attività annuali e approvata dai rispettivi Superiori. (Norme art. 340).
Nel caso in cui non si riesca a rispettare i limiti imposti dalla programmazione, oppure si prevedano nuovi interventi, è necessario informarne i Superiori, in vista di una nuova autorizzazione.
Il rispetto della programmazione economico-amministrativa rappresenta un dovere molto delicato di una Comunità Religiosa. La Circoscrizione di appartenenza, infatti, realizza la propria programmazione basandosi proprio sui preventivi delle Case di appartenenza. Se poi si considera che la programmazione del Governo Generale si basa su quelle delle Circoscrizioni, non è esagerato affermare che una maldestra conduzione amministrativa di una Casa con notevoli movimenti finanziari può creare difficoltà amministrative sia alla Circoscrizione che al Governo Generale.
Inoltre, attraverso lo strumento della programmazione, la Casa assicura a sé stessa la sufficiente tranquillità economica e dall'altra parte limita le spese non strettamente necessarie e sarà in grado di versare parte dei suoi introiti per le Opere di Formazione e per lo sviluppo delle Attività Apostoliche dell' Istituto (Norme art. 353), evitando e prevenendo accumuli non strettamente necessari.
Si tenga infine presente che la nostra normativa non lascia solo il Superiore quando bisogna prendere iniziative di ordine amministrativo. Nella maggior parte dei casi i Consiglieri di Casa, in questa materia, hanno voto deliberativo. (Norme 308, 334, 337°, 337b, 364, 365, 366).
§ 3 - L'amministrazione dei beni ecclesiastici è "l'insieme degli atti e delle attività che vengono compiuti intorno a un bene o a un complesso di beni per acquistarli, curarne la conservazione e il mantenimento, percepirne ed erogarne i frutti e i redditi e, infine, per alienarli" .
Questa attività amministrativa è orientata da un duplice compito:
il primo di vigilanza e di controllo sull'amministrazione da parte del Superiore competente, che concretizza l'esercizio della "potestas" preventiva e successiva sugli atti e sui comportamenti specifici dell' amministrazione, nell'interesse della Comunità;
il secondo, di carattere direttivo e disciplinare, è esercitato con la predisposizione di norme e di istruzioni in merito.
Negli ordinamenti, sia canonico che civile, sono usuali le espressioni: "atti di amministrazione ordinaria" e "atti di amministrazione straordinaria". Genericamente si può dire che gli atti di amministrazione straordinaria sono quelli potenzialmente idonei a modificare la consistenza patrimoniale di un ente e gli atti di amministrazione ordinaria tutti gli altri attinenti alla conservazione dei beni patrimoniali e al loro sfruttamento.
§ 4 - Per ordinaria amministrazione si intende, dunque, quella che comprende gli atti che tendono a conservare e a migliorare i beni di un ente e a far loro produrre i loro frutti naturali e civili, a percepire questi frutti, a bene impiegarli seguendo la loro natura e la volontà di coloro che li hanno donati e, a fare, con il denaro disponibile, le spese correnti
§ 5 - In dottrina è ritenuto che la straordinaria amministrazione comincia là dove si compiono atti che innovano sostanzialmente la situazione patrimoniale di un ente.
Nel codice di diritto canonico non è chiara la distinzione circa le attività da riferire di volta in volta nell'ambito dell' amministrazione straordinaria, fatte salve incontestabili eccezioni, quali ad esempio, gli atti di alienazione, mentre, invece, vengono indicate le rigorose formalità e i precisi controlli che devono accompagnare gli atti di amministrazione straordinaria, connotandone la liceità, la responsabilità, la validità e la nullità.
Quegli atti e quella attività di disposizione dei beni ecclesiastici, per il fatto di essere di importanza straordinaria in riferimento alla concreta situazione economica generale, comportano una sostanziale modifica della situazione di fatto e di diritto del patrimonio stabile di un ente ecclesiastico e non possono non essere qualificate di amministrazione straordinaria e perciò richiedono, giustamente, le solennità e le garanzie di formalità e di sostanza previste dal diritto.
Gli atti e le attività degli organismi di amministrazione dei beni economici e temporali degli enti ecclesiastici esigono requisiti formali, necessari e richiesti dal diritto, soprattutto in quei negozi che sono suscettibili di intaccare, in senso peggiorativo, il patrimonio amministrato.
Sia gli atti di amministrazione ordinaria che quelli di amministrazione straordinaria rimangono entro i fini e la misura di una amministrazione quotidiana, quelli di amministrazione straordinaria li superano, o perché perseguono fini che vanno al di là di un'amministrazione ordinaria o perché vanno al di là del modo o della misura. Può darsi che un atto sia di amministrazione ordinaria in ragione del fine, ma non in ragione della misura e del modo, e benché più difficilmente ipotizzabile, viceversa. Secondo il diritto canonico, quindi, ogni negozio patrimoniale è un atto di amministrazione. La differenza tra gli atti di amministrazione ordinaria e quelli di amministrazione straordinaria sta nel fatto che questi ultimi comportano un eccesso nel fine e nel modo o nella misura rispetto ai primi e, per la validità della loro realizzazione, richiedono formalità giuridiche indispensabili.
Pertanto se la norma non stabilisce espressamente il criterio per accertare la natura di un negozio patrimoniale concreto, è necessario individuare gli elementi che spesso caratterizzano l' "eccesso". Tali elementi possono configurarsi con l'entità del valore perso dal patrimonio; con il rischio di gravi perdite; con l'incidenza sulla sostanza, o sui frutti; con il pericolo di alterazione della stabilità del patrimonio fondamentale; con la natura della cosa, oggetto dell'atto di amministrazione; con la modalità e la complessità del negozio; con il valore della cosa; con la durata dei tempi di esecuzione che potrebbero essere oggetto di stipula; con l'incertezza dei risultati, ecc.
§ 6 - La responsabilità degli atti amministrativi impone ai superiori e agli amministratori l'obbligo della conoscenza e del rispetto delle leggi canoniche e civili.
La responsabilità delle persone giuridiche circa gli atti effettuati dai loro amministratori ricade, se gli atti sono posti validamente e lecitamente, sulla persona giuridica alla quale appartengono i beni. Se poi gli atti sono stati posti invalidamente sono tenuti a rispondere gli amministratori personalmente; mentre la persona giuridica ne risponde se e nella misura in cui ne ebbe beneficio e nel rispetto della equità prevista dalla legislazione. Se gli amministratori inoltre, pongono atti validi, ma illegittimi, ne risponde la persona giuridica, salvo il suo agire legalmente contro gli stessi amministratori per il risarcimento dei danni causati.
Del resto, gli amministratori, quando pongono atti di ordinaria amministrazione, si presume che siano sempre leciti e validi. Quando pongono, invece, atti di straordinaria amministrazione o di "maggiore rilievo" hanno l'obbligo di rispettare le formalità previste dal codice, nonché dal diritto particolare e dagli statuti, altrimenti tali atti possono risultare o invalidi o illeciti. Il legislatore canonico non individua un parametro per individuare la specifica distinzione degli atti amministrativi; perciò egli rinvia formalmente al diritto particolare o agli statuti per la loro definizione e distinzione.
§ 7 - Le nostre Costituzione non affrontano lo specifico della distinzione tra atti amministrativi ordinari e straordinari che viene, come è naturale, ripreso dalle Norme.
Due articoli sono a tale proposito indicativi.
Il primo, l'art. 272 che delimita il campo operativo degli amministratori nella Congregazione. Anche se messo in chiave positiva, esso indica che gli amministratori NON POSSONO compiere atti che vanno oltre i limiti delle loro competenze ed autorizzazioni. In questo caso agiscono illecitamente ed invalidamente e sono personalmente responsabili. E' bene precisare che questa disposizione non è solo esortativa, ma definisce un obbligo giuridico certo. Un amministratore non deve compire una serie di atti senza rispettare la relativa forma. D'altra parte obbliga il responsabile che viene a conoscenza di tale situazione ad agire, onde evitare corresponsabilità, ai fini della dichiarazione di illiceità o invalidità dell'atto e anche al fine di individuare le responsabilità personali. Completano l'argomento gli artt. 273-278 ai quali si rinvia.
§ 8 - L'art. 363 distingue l'amministrazione ordinaria e straordinaria:
a) per amministrazione ordinaria si intende quella destinata al mantenimento del personale, all'esercizio delle normali attività, alla conservazione delle suppellettili alla manutenzione dei beni mobili e immobili.
b) Per amministrazione straordinaria si intende quella che in modo diretto o indiretto incide essenzialmente o notevolmente sul Patrimonio della Congregazione o Casa, sì da alterarne o modificarne la struttura e consistenza; oppure importa un vincolo delle sue rendite tale da compromettere gli interessi o comprende spese notevoli non previste nel comma a).
§ 9 - Oltre ai principi normativi sopra riportati, per avere una distinzione più chiara si deve fare riferimento alla deliberazione del Padre Generale del 7.02.05, n. 47.
Il Padre Generale ha deliberato il tetto massimo per gli atti di straordinaria amministrazione in € 250.000,00 per le Province (€ 100.000,00 per le Delegazioni).
Questo significa che gli amministratori provinciali se pongono in essere atti economici sono sottoposti alla normativa degli atti ordinari se tale atto non supera il limite di 250.000,00 Euro.
Per questi atti non vi è quindi obbligo di chiedere l'autorizzazione a procedere alle autorità superiori (Padre Generale e Consiglio, Santa Sede).
Chiaramente gli atti che superano questo limite devono obbligatoriamente, pena l'illiceità o la nullità dell'atto stesso e con le conseguenti responsabilità personali, essere autorizzati dal Padre Generale e dal suo Consiglio. Se questo limite superasse i 2.000.000,00 di Euro, sarà necessario l'autorizzazione della Santa Sede.
Si è parlato di Province e di Delegazioni. E le Case?
La nostra normativa è molto precisa a tale riguardo: "Gli atti di straordinaria amministrazione non sono di competenza del Superiore." Quindi una Casa non può e non deve porre in atto negozi amministrativi straordinari senza le dovute autorizzazioni.
§ 10 - Contrarre un debito rientra negli atti di ordinaria amministrazione se non si supera la somma di € 50.000,00 per Province, € 25.000,00 per le Delegazioni e € 10.000,00 per le case.
§ 11 - Gli investimenti finanziari di tipo azionario sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione. L'azione rappresenta una frazione del Capitale Sociale di una Società per azioni o di una Società in accomandita per azioni. Sottoscrivendo azioni si diventa, di fatto e di diritto, proprietari e quindi anche soci, in proporzione alla parte del capitale sottoscritto rappresentato dal valore nominale delle azioni. Comprando azioni si mettono in essere rapporti giuridici di proprietà, in altre parole si compra una parte, proporzionale alla quota di azioni, della società stessa: diritto di proprietà e diritto di voto.L'investimento finanziario non azionario, se immobilizza i capitali investiti (scadenze vincolate), è da ritenersi atto straordinario di amministrazione in quanto incide notevolmente e onerosamente sul grado di disponibilità e di liquidità dell' amministrazione della Casa. Le operazioni di cui sopra sono quindi soggette alla normativa concernente gli atti straordinari.
§ 12 - Le Norme all'art. 366 riportano una serie di atti amministrativi che vanno considerati di straordinaria amministrazione:
- Alienazione di oggetti preziosi, valori, titoli o di qualsiasi bene immobile costituente patrimonio della Casa;
- La contrazione di debiti per una somma superiore a quella stabilita dal Governo Generale;
- I prestiti, mutui o altre obbligazioni;
- Le ipoteche e i pignoramenti;
- La firma di cambiali, cauzioni e fideiussioni;
- Il cambio di titoli e la permuta di valori e di beni immobili e mobili la cui stima, a norma del Diritto supera la somma stabilita dal Governo Generale;
- Le locazioni ultratriennali di case, fabbricati e fondi;
- Le enfiteusi;
- L'atterramento di alberi di alto fusto, la trasformazione di cultura AGRARIA;
- Le modifiche di qualsiasi entità ai fabbricati, nonché le riparazioni straordinarie, le riparazioni di mura maestre e delle volte, il rifacimento intero o di parte notevole di tetti, solai, erezione di muri di sostegno o di cinta ed altro.
- L'esecuzione, amministrazione e riduzione di oneri e di atti tra vivi o di testamenti
- Il commercio di fondi vincolati al culto divino o a beneficenza locale, ai sensi del Diritto della Chiesa;
- Qualsiasi azione e contestazione giudiziaria;
- Le prestazioni di opere a carattere duraturo;
- Tutti quegli atti per i quali occorre il permesso della Sede Apostolica.
§ 13 - Per ottimizzare la gestione di un Istituto religioso bisogna far riferimento ad un elemento qualificante che, purtroppo, molto spesso viene trascurato.
Si tratta della programmazione a cui ampiamente fanno riferimento i nostri documenti.
L'Amministrazione dei Rogazionisti deve prevedere anche il consolidamento e l'incremento del patrimonio dell' Istituto. Pertanto i responsabili dovranno:
- studiare i criteri e gli orientamenti su questioni economiche e relativa legislazione;
- programmare gli investimenti;
- fare piani di bilanci preventivi e consuntivi generali, di circoscrizione e locali. (Norme 340)
Il criterio valutativo di una gestione economica è rappresentato quindi dal raggiungimento degli obiettivi di una programmazione condivisa ed accettata dagli organi superiori. Programmazione che tende alla realizzazione di progetti intesi a favorire la persona e la comunità.
Una programmazione ha almeno tre livelli interdipendenti:
1° livello : programmazione del Governo Generale
2° livello : programmazione delle Circoscrizioni
3° livello : programmazione delle Case
Il livello 3 pur avendo un suo grado di autonomia deve essere conforme al livello 2, per il quale vale la stessa regola in riferimento al livello 1.
Tra i tre livelli è necessario creare un canale informativo che renda possibile la stesura di una programmazione coerente e reale. Le Circoscrizioni invieranno, anche per l'approvazione, le loro programmazioni al Governo Generale. Come le Circoscrizioni, al fine di una valida programmazione preventiva, hanno bisogno dei bilanci preventivi delle Case, così il Governo ha necessità, prima di finalizzare i propri interventi, di conoscere le dinamiche economiche e delle Case e delle circoscrizioni, che vengono comunicate attraverso la programmazione.
A volte si ha l'impressione che qualche Circoscrizione consideri il Governo Generale alla stregua di un Ufficio Assistenza Generale al quale fare pervenire le proprie richieste di sussidi. Non solo non viene realizzata una programmazione, ma a volte si verifica la situazione anomala che le suddette "richieste" arrivino, via fax, addirittura durante i lavori del Consiglio Generalizio. A tal scopo sarebbe auspicabile una regolamentazione che fissi, per richieste non incluse nella programmazione, che trascorra un periodo di tempo di circa un mese prima che la richiesta venga presa in esame, tranne i casi di necessità ed urgenza.
In assenza di programmazioni locali, il Governo realizza la propria destinando, in base agli introiti previsti, delle "quote" per quelle Circoscrizioni in ritardo sui tempi di programmazione. Chiaramente questa soluzione viene scelta solo per necessità tecnica.
§ 14 - Quali elementi saranno da prendere in considerazione per enunciare un giudizio favorevole o meno circa la gestione di una Casa, Circoscrizione o del Governo Generale?
L'elemento fondamentale è il confronto fra la programmazione ed il consuntivo ad essa relativo. Più semplicemente questo confronto mira a verificare la quantità e la qualità di progettazione programmata e realizzata.
Pertanto si comprende come l'attività di una Casa deve mirare principalmente a realizzare una programmazione in tutti i suoi punti e ad usare tutti gli strumenti miranti a ricostituire i fondi utilizzati per la realizzazione della programmazione.
Mantenere o raggiungere un fondo finanziario alla fine dell'anno maggiore o uguale di quello iniziale rappresenta un elemento positivo solo se la programmazione è stata completamente realizzata, se gli obiettivi sono stati raggiunti, se i progetti previsti sono stati realizzati.
Se gli obiettivi non vengono raggiunti, non sarà un eventuale abbondante avanzo finanziario finale a dare il carattere di positività alla strategia amministrativa.
Solo l'analisi della realizzazione dei progetti programmati può essere considerato un sicuro riferimento per una valutazione dell'andamento economico di una Casa.
§ 15 - In questo contesto si situa la figura dell' Economo locale o di circoscrizione.
L' Economo deve essere un religioso prudente ed esperto.
Egli non agisce singolarmente, ma come espressione di un gruppo, la Comunità, verso la quale si sentirà responsabile, e sotto la direzione del Superiore della Comunità, e nel rispetto delle delibere del Consiglio di Casa o di Circoscrizione.
Spesso si nota, purtroppo, che l'Economo viene scelto senza seguire particolari criteri. Una preparazione culturale specifica è necessaria. L'ideale sarebbe quello di dedicare, nel piano formativo, anche una sola ora settimanale, in un periodo precedente l'ordinazione, all'insegnamento di materie che hanno l'obiettivo di dare le nozioni essenziali di contabilità, computisteria ed economia. Questa preparazione sarà senz'altro utile, anche se il religioso non svolgerà mai l'ufficio di economo.
La mancanza di conoscenze specifiche spesso induce l'economo a compiere errori evitabili. Nel caso, ad esempio di alcuni "investimenti finanziari" alcuni economi che avevano "investito" somme notevoli, non erano al corrente della differenza tra "azioni" e "obbligazioni", ed hanno procurato perdite che avrebbero potuto essere evitate se si fosse seguito il principio della "salvaguardia del capitale" e non quello di "massimizzare" gli utili, con i relativi rischi necessariamente legati a chi sceglie questa strategia.
La formazione degli economi diventa essenziale in modo particolare per quelle Comunità che svolgono una attività amministrativa delicata.
Compromettere l'amministrazione di una Casa potrebbe avere, come conseguenza, quella di compromettere l'attività amministrativa della Circoscrizione o addirittura quella del Governo Generale.
Amministrazioni irresponsabili potrebbero mettere in pericolo non solo la Casa stessa, ma anche le Opere che dalla stessa dipendono attraverso il principio della condivisione dei beni.
§ 16 - L' economo trova un valido aiuto nella registrazione degli eventi amministrativi, nel programma di contabilità Easy Census, diventato proprietà della nostra Congregazione.
Si sottolinea il dovere di usare il suddetto programma per la registrazione contabile delle attività istituzionali (la registrazione delle attività commerciali segue le leggi fiscali del Paese in cui ci si trova), di assicurarsi che venga usato bene nelle Case, e di controllarne il continuo aggiornamento consultando il sito www.rcj.org alla pagina "gestione", ove si troveranno tutti gli aggiornamenti e le spiegazioni necessarie per il suo uso.
Il programma unificato dà la possibilità agli economati di circoscrizione e a quello generale di avere sempre accessibile la situazione finanziaria locale e centrale.
Come conclusione potremmo fissare alcuni obiettivi amministrativi ai quali tendere in modo particolare:
- Programmazione: ogni Comunità sia invitata a presentare la propria programmazione preventiva all'inizio di ogni anno e si sottolinei con mezzi opportuni l'importanza del valore della condivisione dei beni: nessuno deve sentirsi proprietario dei beni che amministra: siamo tutti amministratori dei beni che la Divina Provvidenza generosamente ci affida.
- Preparazione degli economi: anche se la scelta dell'economo avviene in un contesto di urgenza, si faccia in modo che frequenti un corso accelerato almeno di contabilità.
- Normativa: fare in modo che i Confratelli responsabili dell'amministrazione, attraverso circolari ed incontri, approfondiscano la normativa sugli atti amministrativi e in particolare sugli interventi di straordinaria amministrazione.
Economo Generale