CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETA’ DI VITA APOSTOLICA
Vaticano, 21 dicembre 2004
Prot. n. 971/2004
Reverendissimi Superiori/e Generali
già da alcuni decenni la vita religiosa sta attraversando un periodo in cui aspetti positivi ed incoraggianti si intrecciano con altri negativi e con problematiche nuove che esigono di essere affrontate e risolte con attenzione e sensibilità ecclesiale.
A quasi tutti gli Istituti è ben nota l'esperienza del ridimensionamento delle opere e delle comunità, che induce a cedere opere un tempo fiorenti ed a vendere beni immobili anche di notevole valore, soprattutto in Europa e in America del Nord.
Tali decisioni, spesso dolorose, portano con sé anche non pochi inconvenienti e problemi per la cui soluzione è necessario conoscere e rispettare principi e norme secondo quanto stabilito dal Codice di Diritto Canonico, affmché il patrimonio ecclesiale sia tutelato e adeguatamente amministrato per il bene degli Istituti e della Chiesa.
Pertanto, con la presente si vuole richiamare la vostra attenzione sugli adempimenti richiesti dalla legislazione canonica e dalla prassi di questo Dicastero, in materia economica ed amministrativa, soprattutto per le alienazioni dei beni ecclesiastici.
Il can. 1284 § 2, 1° impone l'obbligo della costante e periodica vigilanza in materia amministrativa che, per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, si deve compiere soprattutto in occasione della visita canonica.
In tale circostanza è consigliabile che il Superiore Maggiore competente si avvalga della consulenza dell'economo generale o provinciale, o di altra per¬sona competente in materia economica e amministrativa, per l'esame dei libri contabili o dei bilanci, ove sono previsti.
Inoltre, quale integrazione della Circolare del 2 gennaio 1988 (Prot. n. SpR 640/85, Criteri per redigere le relazioni circa lo stato e la vita degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica da trasmettere periodicamente alla Sede Apostolica, si fa presente l'opportunità che nelle relazioni che si inviano a questo Dicastero in occasione della celebrazione dei Capitoli Generali sia esposta più dettagliatamente la situazione economica dell'Istituto soprattutto delle opere per la cui gestione si richiede una complessa amministrazione.
Particolare attenzione deve essere dedicata anche alle alienazioni. In merito, il can.1292 § 2 (cfr. anche can. 638) dispone che, quando il valore dei beni che si intendono alienare eccede la somma stabilita, oppure se si tratta di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede la licenza della Santa Sede.
Di conseguenza, quando il valore del bene periziato supera la somma mas¬sima fissata dalla Conferenza Episcopale e recepita dalla CIV CSVA, per la con¬cessione della prescritta licenza, si richiede:
a. che la volontà di alienare i1 bene sia supportata da motivi seri e gravi (can. 1293 § 1, 1°) valutati attentamente dai Superiori Maggiori, i quali devono ottenere il consenso del rispettivo Consiglio provincia¬le/generale;
b, che vi sia necessariamente una perizia possibilmente asseverata davanti all'organo civile competente (can. 1293 § 2);
c. il parere dell'Ordinario del luogo, nonostante la legislazione canonica non la prescriva per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica di diritto pontificio. Infatti i cann.586-593 e 634-638 riconoscono la piena autonomia di governo agii istituti (che 1'OrdLnarìo del luogo deve servare ac tueri) i quali possono disporre liberamente dei propri beni, sempre nel rispetto della legge canonica e delle firialità proprie dell'Istituto stesso. Tuttavia, per favorire le mutue relazioni tra vescovi e Istituti, e per evitare, nei limiti del possibile, che il patrimonio ecclesiastico si impoverisca, ed infine per consentire all'Ordinario del luogo dì valutare l'opportunità dell'acquisto del bene a parità di prezzo e condizioni, questo Dicastero, nello spirito del can. 1293 § 2, ha introdotto la prassi di chiedere agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica di diritto pontificio di informare l'Ordinario del luogo ove è ubicato il bene, della progettata vendita, affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere in merito, soprattutto in vi¬sta di un eventuale acquisto per le esigenze pastorali della diocesi;
d. che in caso di vendita di un bene di particolare valore artistico o storico (can. 638 § 3) è necessario seguire la stessa procedura di cui sopra a cui aggiungere, se richiesto dalla legislazione statale locale, il benesta¬re dell'Organo civile competente in materia:
e. che per gli Istituti di diritto diocesano e per i monasteri sui iuris di cui al can. 615, cioè quelli non federati né associati ad un Istituto religioso maschile, è necessario anche il consenso scritto alla vendita da parte dell'Ordinario del luogo ove è ubicato il bene (can. 638 § 4);
f. sono anche possibili delle donazioni in denaro o in beni immobili: in merito si precisa che è necessario valutare se alla donazione è associata una pia volontà (cann. 1299 e ss.) e se essa è caricata di oneri che il beneficiario non può assolvere;
g. è noto che ogni Economo sotto la direzione del Superiore debba am¬ministrare i beni "come un buon padre di famiglia". Ciò detto si reputa opportuno ricordare, infine, che tutti i beni appartenenti a qualsivoglia Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica sono considerati giuridicamente come "beni ecclesiastici", per la cui amministrazione ci si deve attenere ai principi ed agli scopi enunciati dal can. 1254 § 2 (cfr. anche cann. 634 § 2 e 635 § 2) affinché sia salvaguardato e testi¬moniato un fondamentale spirito di povertà e, comunque, siano evitate finalità commerciali ed affaristiche (cann. 286 e 672).
Auspico che il contenuto di questa comunicazione venga da tutti voi recepito con spirito di comprensione e condivisione.
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