Limitazione dell' uso dei contanti e dei titolo al portatore (D.L. n. 231 del 21/11/2007)

Riepilogo delle principali norme di Legge in vigore dal prossimo 30 APRILE 2008

Norme sugli assegni:

· I moduli di assegni bancari e postali vengono rilasciati muniti di clausola di non trasferibilità; gli assegni in forma libera sono rilasciati solo su richiesta scritta del cliente (art. 49 comma 4);

· A partire dal 30/04/08 gli Assegni Bancari dovranno essere intestati e vi dovrà essere apposta la dicitura “Non Trasferibile”, è indifferente se a mano, a macchina o con timbro;

· Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 5.000,00.- devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (comma 5);

· Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una Banca o a Poste Italiane Spa (comma 6);

· Il rilascio di assegni circolari e vaglia cambiari di importo inferiore a euro 5.000,00.- può essere richiesto dal cliente per iscritto senza la clausola di non trasferibilità (comma 8);

· Per ciascun modulo di assegno bancario, circolare o vaglia cambiario richiesto in forma libera è dovuta dal richiedente la somma di Euro 1,50 a titolo di imposta di bollo. Ogni girata deve recare, pena la nullità, il codice fiscale del girante (comma 10).

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