Contratto di assistenza e manutenzione per l'ascensore della Casa Religiosa, IVA agevolata

L’IVA agevolata DEL 10% si applica fino al 31/12/2010 alle prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, tra i quali devono ritenersi tali anche gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, a condizione che costituiscono stabile residenza delle collettività che vi alloggiano (C.M. n. 71 del 07/04/2000).
Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nell’ambito della manutenzione ordinaria sono ricompresi gli interventi per mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti e la disposizione agevolativa si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni periodici (C.M. n. 71 del 07/04/2000).
Per godere dell’IVA agevolata del 10%, la manutenzione ordinaria dell’ascensore deve essere effettuata solo sugli impianti esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato destinato a stabile residenza dei membri dell’Ente, e non su altri impianti (ad esempio l’ascensore di una scuola sempre di proprietà della Congregazione), in quanto verrebbe meno il secondo requisito richiesto, che è quello della destinazione dell’immobile ad uso abitativo privato.
Inoltre non tutte le prestazioni di un contratto di manutenzione rientrano nella disposizione agevolativa, ma solo quelle rientranti nella nozione di intervento edilizio come sopra evidenziato. Ad esempio, se nel contratto è prevista la pulizia periodica della fossa o la copertura assicurativa della responsabilità verso terzi, tale pulizia o assicurazione sconta l’aliquota ordinaria del 20%. Se tali altre prestazioni non hanno nell’ambito del contratto di manutenzione un distinto corrispettivo, l’agevolazione in questione non si rende applicabile poiché l’oggetto del contratto è costituito da una prestazione complessa a fronte di un corrispettivo unitario e non è possibile “isolare” l’ammontare che si riferisce all’intervento edilizio.
Se nell’ambito dell’intervento di manutenzione ordinaria vengono forniti parti e pezzi di ricambio, anche di notevole rilevanza rispetto alla struttura ed alla funzionalità dell’ascensore, questi confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione e quindi godono dell’aliquota agevolata.
In conclusione, la manutenzione ordinaria dell’ascensore gode dell’aliquota agevolata del 10%, a patto che l’impianto sia ubicato nel fabbricato o nella porzione di esso destinato alla residenza stabile della Comunità.

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