Nella Finanziaria 2008 con l’articolo 2, comma 11, sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010 , nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
Allo stesso articolo 2 ma al comma 13 è precisato che le agevolazioni fiscali spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura
Per quanto concerne, poi, l’IVA agevolata, sempre all’articolo 2 e precisamente al comma 12, l’agevolazione è prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.
Per ultimo, sempre in tema di agevolazioni, con il comma 14 dell’articolo 2 viene precisato che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010; vengono, cioè, esteso sino al 2010 lo sgravio del 55% per gli interventi effettuati per conseguire il risparmio energetico.